Il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza N. 00513/2019 emessa oggi, ha dichiarato l’improcedibilità dei ricorsi riguardante relativi al bando della Sottomisura 4.1A del PSR Puglia 2014-2020, dedicato agli investimenti strutturali delle aziende agricole. «La sentenza dà ragione alla Regione Puglia e all’attività procedurale e istruttoria svolta fino ad oggi – scrivono dalla Regione – Si proseguirà, fa sapere l’Assessorato regionale all’Agricoltura, a tutti gli adempimenti a seguire la graduatoria pubblicata lo scorso 15 marzo 2019 con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia n. 47».

Il giudice ha ritenuto “inammissibile” i ricorsi in quanto l’Autorità di gestione ha provveduto a correggere la graduatoria stessa, eliminando gli errori e includendo le aziende ricorrenti sulla base dei ricalcoli effettuati. «La sentenza del Tar – commenta il presidente di Confagricoltura Bari-Bat, Michele Lacenere – serve a ridare serenità allo svolgimento della misura oggetto del contenzioso, oltre che alle altre misure strutturali e spero che, finalmente, la struttura dell’assessorato sia nelle condizioni di portare a termine questa operazione che potrà dare una boccata di ossigeno agli investimenti delle aziende agricole pugliesi».

«Per quanto già osservato – si legge nel provvedimento emesso dal Tar – essendo stato l’atto originariamente impugnato profondamente modificato e, in particolare, essendo esso venuto meno per la parte riguardante i soggetti coinvolti nel processo, la cui posizione è stata specificamente rivalutata nella determina sopravvenuta del 15 marzo 2019, i ricorsi non possono che essere dichiarati improcedibili». Prima dell’udienza dello scorso 19 marzo 2019, la Regione, infatti, ha depositato la deliberazione dell’Autorità di gestione n. 47 del 15 marzo 2019, con cui è stata modificata la graduatoria impugnata.

«La circostanza – sostengono i giudici del Tar – che sia stato effettuato prontamente il deposito di tale atto, emesso solo quel giorno, giustifica già in sé l’acquisizione al fascicolo ai sensi dell’articolo 64 del codice del processo amministrativo; ciò anche senza contare, come più avanti riferito, che esso era stato già in parte preannunciato nelle relazioni precedentemente depositate. In particolare, la Regione – Autorità di gestione, prendendo le mosse dalle ordinanze cautelari, come già anticipato nelle relazioni, ha condotto la verifica della correttezza dei dati e delle informazioni aziendali necessari per il calcolo del punteggio relativo al citato principio 2 dell’avviso con riguardo alle ditte ammesse all’istruttoria (n. 652) e ai ricorrenti (n. 112) e ha avviato l’accertamento in contradditorio nei confronti di n. 533 ditte i cui E.I.P. presentavano dati aziendali “non conformi”; per n. 359 ditte, di cui n. 36 ricorrenti, il suddetto accertamento si è concluso con esito negativo (con l’attribuzione, quanto al principio 2, di zero punti). È stata infine ricalcolata la performance economica media, non includendo i valori relativi alle 359 richieste per le quali il contraddittorio aveva sortito esito negativo, risultante pari a 0,358238711. A questo punto l’Autorità di gestione ha altresì ampliato l’ambito delle verifiche per riesaminare la posizione di altri soggetti estranei ai giudizi: ha valutato i 163 ricorsi amministrativi/richieste di riesame relativi ai punteggi assegnati anche sulla base di altri criteri di selezione (modificando così la posizione di 60 richiedenti); ha N. 00070/2018 REG.RIC. preso atto di 10 rinunce al finanziamento e ha escluso altre 128 domande per le quali accertava la mancanza della sostenibilità finanziaria del progetto proposto».