Il Sindaco con la finalità di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus Co.Vi.D.-19 ha emanato l’Ordinanza n. 33 del 6 aprile 2021 e pertanto:

ORDINA

1) L’obbligo di chiusura dalle ore 18,00 e fino alle ore 05.00, per tutti i giorni della settimana, di tutti i bar self-service e distributori automatici H24 di cui all’art. 58 della l. r. 16/04/2015, n. 24, come sostituito dall’art. 20, comma 1, della l. r. n. 12/2018, con decorrenza dal 07 aprile 2021 e sino al termine di vigenza della Ordinanza del Ministro della Salute, ed eventuali successive proroghe, che classifica la Regione Puglia nella c.d. «zona rossa»;

2) Il divieto di raggruppamenti e/o riunioni anche spontanee e la limitazione di accesso ed il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 00.00 fino alle ore 24.00, con decorrenza dal 07 aprile 2021 e sino al termine di vigenza della Ordinanza del Ministro della Salute, ed eventuali successive proroghe, che classifica la Regione Puglia nella c.d. «zona rossa», nelle seguenti zone come di seguito specificato:

a) area delimitata tra Corso San Sabino – Via Flavio Gioia – Corso Garibaldi – Via Piave;
b) area delimitata tra Corso San Sabino – Via G. Matteotti – Via G. Oberdan  – Via Puglia;
c) Villa comunale “A. Moro”. Piazza Vittorio Veneto ed il “Parco Regina della Pace”, nonché delle aree gioco per bambini, demandando, per l’area verde “Parco Regina della Pace”, al soggetto concessionario per l’esecuzione di quanto previsto nella presente;
d) Villa Petroni e Villetta Costantinopoli;
e) lo spazio aperto al pubblico (portico) sito in Via Savino di Bari e compreso tra i numeri civici 7 e 25, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, sempre con decorrenza dal 07 aprile 2021 e sino al termine di vigenza della Ordinanza del Ministro della Salute, ed eventuali successive proroghe, che classifica la Regione Puglia nella c.d. «zona rossa»;

3) Il divieto di transito ed accesso a tutti i mezzi dotati di motori nell’area aperta denominata Piano San Giovanni, con l’eccezione, nelle giornate di ogni giovedì in cui si tiene il mercato settimanale, dei mezzi degli operatori commerciali ammessi nell’area mercatale con decorrenza dal 07 aprile 2021 e sino al termine di vigenza della Ordinanza del Ministro della Salute, ed eventuali successive proroghe, che classifica la Regione Puglia nella c.d. «zona rossa»;

4) Il divieto di transito ed accesso a tutti i mezzi dotati di motori nell’area aperta denominata parcheggio San Leucio con decorrenza dal 07 aprile 2021 e sino al termine di vigenza della Ordinanza del Ministro della Salute, ed eventuali successive proroghe, che classifica la Regione Puglia nella c.d. «zona rossa»;

L’inottemperanza alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n.19, come convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 3.000.