
In data 30 agosto 2022, il Giudice Sportivo relativamente a quanto accaduto nella gara Canosa-Orta Nova disputata il 24 marzo 2022 e in seguito all’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, ha disposto la squalifica dello Stadio San Sabino per due gare, l’inibizione per 1 mese e 15 giorni per il presidente del Canosa Calcio Giuseppe Tedeschi e l’inibizione per 3 mesi per il dirigente Marino Pagano. Inoltre, in base a quanto si apprende dal comunicato, vi è da riconoscere anche un’ammenda di 300 euro.
Qui di seguito il comunicato ufficiale.
«Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 681 Pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi e della società Asd Canosa Calcio, avente ad oggetto 1a seguente condotta:
- Giuseppe Sabino Tedeschi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Asd Canosa, in violazione dell’alt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 66, comma 2 bis, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso dell’intervallo della gara Asd Canosa – Asd Team Orta Nova del 24 marzo 2022, valevole per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 20212022, fatto ingresso nel terreno di gioco, sebbene non inserito della distinta di gara della società A.S.D. Canosa consegnata all’arbitro;
- A.S.D. CANOSA, in violazione dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori presenti nel settore “Tribuna coperta” dello stadio sito in Canosa, in occasione della gara Asd Canosa – Asd Team Orta Nova del 24 marzo 2022, valevole per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021 – 2022, rivolto cori offensivi al Sig. Dario Di Giacomo, direttore sportivo della società Asd Team Orta Nova, e alla moglie dello stesso, Sig.ra Belen Guayarmina Sosa Suarèz, oltre che per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi;
- Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex alt. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi in proprio e, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, per conto della società Asd Canosa;
- Vista l’ informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi I (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, di 2 (due) gare da disputarsi nel proprio stadio con il settore “Tribuna coperta” privo di spettatori e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società Asd Canosa».




























